Affrancamento 2012

L'affrancamento è una particolare procedura che di solito viene introdotta in occasione di un cambiamento di regime fiscale (com'è l'aumento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle rendite finanziarie dal 12,5 al 20 % a partire dal gennaio 2012), al fine di evitare che l'introduzione di norme meno favorevoli penalizzi eccessivamente il contribuente nella fase di transizione.
Come spieghiamo più avanti, tuttavia, l'impostazione di questo affrancamento (Decreto legge 13 agosto 2011, n.138) permette di raggiungere lo scopo teorico solo a chi sia riuscito a incrementare il valore del proprio portafoglio rispetto all'investimento iniziale, con guadagni complessivamente superiori alle perdite, mentre nel caso contrario produce addirittura un danno, tanto più grave quanto maggiore è la perdita patrimoniale. In una fase di mercato in cui la stragrande maggioranza degli investitori ha subito, soprattutto nel secondo semestre del 2011, gravi perdite in conto capitale, il vantaggio ricavabile dall'affrancamento sembra davvero riservato a una sparuta minoranza di fortunati.

L'operazione consiste in una sorta di cessione figurativa della partecipazione, che permette di assoggettare i plusvalori all'imposta sostitutiva vigente fino a quel momento, pari nel caso in esame al 12,5 per cento. In tal modo si ottiene il riconoscimento del maggior costo fiscalmente rilevante, sicché al momento di una futura e reale cessione verrà tassata con il 20% solo la quota di maggior valore che maturasse dal 2012, cioè dall' entrata in vigore l'aliquota del 20 per cento. Naturalmente, trattandosi di cessione solo figurativa, la partecipazione resta di proprietà del contribuente, assumendo però un nuovo prezzo di carico in virtù del preliminare versamento della stessa imposta sostitutiva che si sarebbe versata in caso di cessione.

Se si decide di usufruirne, la procedura di affrancamento sarà però applicata obbligatoriamente a tutti i titoli in portafoglio e produrrà quindi plusvalenze su alcuni titoli e minusvalenze su altri, che saranno compensate fra loro fino a concorrenza.
All'esito dell'operazione risulteranno nel complesso una minusvalenza o una plusvalenza:

  • l'eventuale minusvalenza residua sarà riportata al periodo successivo solo per il 62,5% dell'ammontare e potrà essere utilizzata per compensare plusvalenze realizzate successivamente su altre partecipazioni, con i consueti limiti temporali (come previsto per tutte le minusvalenze maturate fino al 31/12/2011 anche in assenza di affrancamento);
  • sull'eventuale plusvalenza sarà invece effettuato il versamento dell'imposta del 12,5%, dopo aver detratto dall'imponibile l'intero importo di altre minusvalenze realizzate precedentemente (sia nel periodo d'imposta 2011, sia in periodi d'imposta precedenti, purché entro i limiti di scadenza).

Gli adempimenti

La richiesta di affrancamento deve essere presentata per iscritto all'intermediario entro il 31/3/2012 (in caso di rapporti multipli, distintamente per ogni singolo dossier) e potrà riguardare solo titoli detenuti alla data del 31/12/2011 e ancora presenti in portafoglio alla data della domanda.

Il nuovo prezzo di carico all'esito dell'operazione sarà quello del 30/12/2011, data dell'ultima seduta di Borsa dell'anno.

L'iter operativo, a carico dell'intermediario in regime amministrato e del contribuente in regime dichiarativo, prevede i seguenti passaggi:

  • determinare il nuovo valore della partecipazione al 31 dicembre 2011 in base all'ultimo valore disponibile dell'utimo giorno di mercati aperti del 2011 (prezzo ufficiale del 30/12/2011)
  • confrontare il nuovo valore con il costo precedentemente riconosciuto dal punto di vista fiscale, determinando così la differenza positiva o negativa
  • nel caso di differenza positiva, optare per la tassazione della plusvalenza tramite imposta sostitutiva del 12,5 per cento. A questo punto la partecipazione è affrancata, vale a dire che si considera riconosciuto il maggior prezzo di carico ai fini di successive cessioni da assoggettare a imposta sostitutiva del 20 per cento.

In caso di regime dichiarativo l'opzione troverà compimento con il versamento dell'imposta da parte del contribuente in sede di dichiarazione dei redditi, modello Unico 2012.

Due esempi

1) Valore al 30/12 superiore al prezzo di carico

Azioni in portafogllio n. 2000 con prezzo di carico pari a 10 €, per un valore totale di 20.000 €, e successiva cessione nel 2012 a 13,5 € per azione.

CON AFFRANCAMENTO
Valore ufficiale al 30 dicembre 2011 12 €, per un controvalore totale di 24.000 €.

24.000 - 20.000 = 4.000 x 12,5% = 500 € di imposta pagata in anticipo

Nuovo prezzo di carico 12 €.
Cessione nel 2012 a 13,5 € per un totale di 27.000 €.

27.000 - 24.000 = 3.000 x 20% = 600 €

Totale imposta pagata 500 + 600 = 1.100 €

SENZA AFFRANCAMENT0

27.000 - 20.000 = 7.000 x 20% = imposta pagata 1.400 €


2) Valore al 30/12 inferiore al prezzo di carico

Azioni in portafogllio n. 2000 con prezzo di carico pari a 10 €, per un valore totale di 20.000 €, e successiva cessione nel 2012 a 10,5 € per azione.

CON AFFRANCAMENTO
Valore ufficiale al 30 dicembre 2011 9 €, per un controvalore totale di 18.000 €.

18.000 - 20.000 = - 2000 € di minusvalenza

Nuovo prezzo di carico 9 €.
Riporto minusvalenza 2000 x 62,5% = 1.250 €
Cessione nel 2012 a 10,5 € per un totale di 21.000 €.

21.000 - 18.000 = 3.000
3.000 x 20% = 600 €
600 - credito d'imposta 250 (pari al 12,5% della minusvalenza intera maturata al 30/12 e al 20% del suo riporto nella misura del 62,5%) = imposta pagata 350 €

SENZA AFFRANCAMENTO

21.000 - 20.000 = 1.000 x 20%= imposta pagata 200 €

Conclusioni

Come si vede, per i titoli che alla data del 30/12/12 hanno valore superiore a quello d'acquisto l'affrancamento produce un risparmio d'imposta, mentre per quelli con valore inferiore ne determina specularmente un aggravio, corrispondente alla differenza tra l'importo di un'imposta altrimenti non dovuta sulla risalita del valore fino al prezzo di carico reale e il suo solo parziale recupero consentito dal riporto della minusvalenza abbattuta al 62,5%: in pratica si paga in più il 7,5% della differenza tra il controvalore al prezzo di carico e quello inferiore "affrancato" al 30/12/2011, mentre solo il riporto integrale della minusvalenza permetterebbe di pareggiare il conto, rendendo neutra l'operazione ai fini fiscali (nel secondo esempio il credito d'imposta dovrebbe ammontare al 20% di 2000 €, cioè a 400 € invece di 250); nel caso che al momento della cessione reale il prezzo sia ulteriormente sceso o risalito senza neppure raggiungere il prezzo di carico iniziale, si arriva a pagare un'imposta anche in totale assenza di profitto.

In conclusione, l'affrancamento dovrebbe risultare nel complesso conveniente solo per chi abbia plusvalenze molto superiori alle minusvalenze.