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Comunicazione sulla normativa "Salva Banche"

Come richiesto dalla CONSOB, informiamo i nostri gentili Clienti circa le norme europee in tema di salvataggio delle banche, comunemente associate al termine "Bail in".

Queste norme rendono i titoli emessi da banche e imprese di investimento intrinsecamente più rischiosi rispetto a quelli di altri emittenti, poichè i possessori non possono più nutrire la speranza in "aiuti di stato" come in certi casi è avvenuto in passato. Brevemente, quando si verificano i presupposti per l'avvio delle procedure di gestione della "crisi" dell'intermediario, la Banca d'Italia può disporre:

  • la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale emessi dal soggetto in questione (in vigore dal 16/11/15);
  • quando la misura precedente non consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto, l'adozione di misure di risoluzione dell'intermediario, tra le quali rientra il c.d. bail in (in vigore dal 01/01/2016), che consiste nella riduzione dei diritti degli azionisti e dei creditori, in certi casi fino ai correntisti, o nella conversione in capitale dei diritti di questi ultimi. Sono soggetti alla misura di risoluzione in commento anche i contratti derivati, come certificates e cw emessi dalle banche in questione.

In caso di bail in, l'ammontare della riduzione o conversione in "capitale di rischio" è assorbito da azionisti e creditori secondo la gerarchia prevista dall'art. 52 del d.lgs. n. 180/2015, nonchè dagli artt. 1 comma33 - 3 comma 9 d.lgs 181/2015.

Per dare attuazione alle misure di riduzione o conversione degli strumenti di capitale e alle misure di risoluzione, Banca d'Italia dispone di specifici poteri ( art. 60 d.lgs 180/2015)

Si segnala in particolare il potere di modificare la scadenza dei titoli, l'importo degli interessi maturati in relazione a tali titoli o la data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili, anche sospendendo i relativi pagamenti per un periodo transitorio.

L'intera disciplina trova applicazione anche con riguardo agli strumenti di capitale e alle passività emesse anteriormente al 1° gennaio 2016.

Ai seguenti link è possibile accedere al testo integrale della norma:

Inoltre, per coloro che fossero interessati ad approfondire l'argomento consigliamo i seguenti contenuti:

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art. 60 del d.lgs 180/2015

L'art. 60 riporta i "poteri generali di risoluzione":
a) effettuare richieste di dati e notizie e ispezioni;
b) disporre il trasferimento a terzi di azioni o di altre partecipazioni emesse dall'ente sottoposto a risoluzione;
c) disporre la cessione a terzi di beni e rapporti giuridici dell'ente sottoposto a risoluzione;
d) ridurre o azzerare il valore nominale di azioni o di altre partecipazioni emesse dall'ente sottoposto a risoluzione, nonchè annullare le azioni o i titoli;
e) ridurre o azzerare il valore nominale delle passività ammissibili dell'ente sottoposto a risoluzione;
f) annullare, ove necessario, i titoli di debito emessi dall'ente sottoposto a risoluzione, ad eccezione delle passività garantite;
g) convertire passività ammissibili in azioni o in altre partecipazioni dell'ente sottoposto a risoluzione o di una società che lo controlla o di un ente-ponte;
h) disporre che l'ente sottoposto a risoluzione o la società che lo controlla emetta nuovi strumenti di capitale;
i) modificare la scadenza dei titoli di debito e delle altre passività ammissibili emessi dall'ente sottoposto a risoluzione, o modificare l'importo degli interessi maturati in relazione a questi strumenti e passività o la data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili, anche sospendendo i relativi pagamenti per un periodo transitorio; questo potere non si applica alle passività garantite;
l) attivare clausole di close-out o disporre lo scioglimento dei contratti finanziari o dei contratti derivati di cui è parte l'ente sottoposto a risoluzione;
m) disporre la rimozione o la sostituzione degli organi di amministrazione e controllo e dell'alta dirigenza dell'ente sottoposto a risoluzione;
n) chiedere alla Banca Centrale di effettuare la valutazione del potenziale acquirente di una partecipazione qualificata in deroga ai termini applicabili.

dall'art. 52 del d.lgs. n. 180/2015

In particolare l'art. 52 stabilisce la gerarchia secondo cui l'importo stabilito dovrà
essere allocato; tale gerarchia prevede che innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione,
fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato: (i) degli strumenti rappresentativi
del capitale primario di classe 1; (ii) degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1; (iii)
degli strumenti di capitale di classe 2; (iv) dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale
aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2; (v) delle restanti passività.

Una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni
computabili nel capitale primario, secondo l'ordine indicato: (i) degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1;
(ii) degli strumenti di capitale di classe 2; (iii) dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale
aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2; (iv) delle restanti passività.

artt. 1, comma 33, e 3, comma 9, del d.lgs. n. 181/2015

Ai sensi dell'art. 1, comma 33, del d.lgs. n. 181/2015 (che modifica l'art. 91 del Testo Unico Bancario),
per le "restanti passività" il bail-in riguarderà prima le obbligazioni senior e poi i depositi
(per la parte eccedente l'importo di € 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese.
Per effetto della previsione di cui all'art. 3, comma 9, del medesimo decreto, successivamente al 1° gennaio 2019
le obbligazioni senior saranno soggette al bail-in prima di tutti gli altri depositi
(che saranno coinvolti sempre per la parte eccedente l'importo di € 100.000).