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Imposta di bollo sul deposito titoli

Imposta di bollo

L'imposta di bollo sui prodotti finanziari attualmente in vigore segue le regole modificate l'ultima volta dalla legge di stabilità 2014 (commi 581 e 582), che prevedono in sintesi:

  • aliquota d'imposta 2 per mille, senza applicazione di un minimo comunque dovuto;
  • tetto massimo d'imposta, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, pari a 14.000 €.


Periodicità dell'addebito

Per gli anni dal 2012 al 2017 Directa ha scelto la cadenza annuale della rendicontazione e del relativo addebito dell'imposta, mentre dal 2018, in ossequio alle più recenti normative, è passata alla periodicità trimestrale.

Viene tuttavia offerta ai clienti la possibilità di mantenere la precedente cadenza annuale su richiesta, inviabile online dal sito di trading (pagina delle Info o menu dLite - Periodicità della rendicontazione) con le consuete semplici modalità. Occorre però esprimere la scelta almeno una volta per ciascun trimestre: la mancata conferma della presa visione dei propri investimenti e della richiesta della cadenza annuale anche per un solo trimestre comporta la rendicontazione del periodo corrente e dei precedenti non ancora rendicontati e il ritorno alla cadenza trimestrale fino a fine anno.

I clienti titolari di più conti dovranno effettuare l'eventuale scelta per ciascuno di essi; l'addebito dei bolli potrà quindi seguire criteri differenti per l'uno o per l'altro, in relazione alla volontà espressa.

Domande frequenti

Imposta di bollo dal 2014

La legge di stabilità 2014 (commi 581 e 582) ha nuovamente modificato il regime dell'imposta di bollo sui prodotti finanziari, a partire dal primo gennaio 2014, prevedendo in sintesi: aumento dell'aliquota d'imposta dall'1,5 al 2 per mille; eliminazione del minimo di 34,20 €; aumento del tetto massimo d'imposta, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, da 4.500 € a 14.000 €.


Imposta di bollo 2012-2013

Con l'entrata in vigore il 17 luglio 2011 della Legge 111, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 15 luglio 2011, sono radicalmente cambiati i criteri di applicazione e l'entità dell'imposta di bollo sui depositi titoli, che in precedenza ammontava a 34,20 annui fissi, indipendentemente dal controvalore complessivo dei titoli presenti nel dossier. Era inoltre espressamente legata all'invio di un estratto conto, non obbligatorio per le SIM come Directa, che pertanto non l'aveva mai richiesta ai propri clienti. Le norme introdotte dalla su citata legge sono state a loro volta modificate pochi mesi dopo dalla manovra finanziaria del governo Monti (decreto legge 201 del 6 dicembre 2011, approvato in via definitiva con la legge 214 del 22 dicembre 2011), con decorrenza dal 1 gennaio 2012, e restano pertanto valide solo per il secondo semestre dell'anno 2011, e più precisamente a partire dal 17 luglio.

Dal 2012: Campo di applicazione e importo dell'imposta

Il decreto legge 201 del 6 dicembre 2011 introduce criteri di applicazione dell'imposta profondamente diversi rispetto a quella del luglio precedente: in sintesi, l'imposta è applicata senza più distinzioni a tutti i tipi di strumenti finanziari detenuti, anche non soggetti ad obbligo di deposito, e diviene proporzionale al loro controvalore complessivo, configurandosi quindi come una vera e propria imposta patrimoniale, con aliquote dell'1 per mille per l'anno 2012 e dell'1,5 per mille a decorrere dall'anno 2013 (con minimo di 34,20 € e massimo, solo per il 2012, di 1200 €). Malgrado l'apparente semplicità dell'impostazione, restano aperte alcune incertezze interpretative. Sono state inoltre apportate alcune modifiche anche all'imposta di bollo sui conti correnti, non toccata dalla legge precedente. Per completezza d'informazione riportiamo quindi qui di seguito il testo integrale della legge nella parte che regola la nuova disciplina dell'imposta (art.19, 1°, 2° e 3° comma), evidenziandone in grassetto i tratti salienti. Comma 1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, all'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, i commi 2-bis e 2-ter sono sostituiti dai seguenti:

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