Imposta di bollo 2012-2013

Aggiornato al 12 giugno 2012

Con l'entrata in vigore il 17 luglio 2011 della Legge 111, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 15 luglio 2011, sono radicalmente cambiati i criteri di applicazione e l'entità dell'imposta di bollo sui depositi titoli, che in precedenza ammontava a 34,20 annui fissi, indipendentemente dal controvalore complessivo dei titoli presenti nel dossier. Era inoltre espressamente legata all'invio di un estratto conto, non obbligatorio per le SIM come Directa, che pertanto non l'aveva mai richiesta ai propri clienti.

Le norme introdotte dalla su citata legge sono state a loro volta modificate pochi mesi dopo dalla manovra finanziaria del governo Monti (decreto legge 201 del 6 dicembre 2011, approvato in via definitiva con la legge 214 del 22 dicembre 2011), con decorrenza dal 1 gennaio 2012, e restano pertanto valide solo per il secondo semestre dell'anno 2011, e più precisamente a partire dal 17 luglio.

Riportiamo quindi separatamente, per quanto riguarda il campo di applicazione e l'importo dell'imposta, le disposizioni della precedente legge di luglio, omettendo quelle in essa previste per gli anni dal 2012 in poi, annullate dalla legge successiva prima che potessero entrare in vigore.

Dal 2012: Campo di applicazione e importo dell'imposta

Il decreto legge 201 del 6 dicembre 2011 introduce criteri di applicazione dell'imposta profondamente diversi rispetto a quella del luglio precedente: in sintesi, l'imposta è applicata senza più distinzioni a tutti i tipi di strumenti finanziari detenuti, anche non soggetti ad obbligo di deposito, e diviene proporzionale al loro controvalore complessivo, configurandosi quindi come una vera e propria imposta patrimoniale, con aliquote dell'1 per mille per l'anno 2012 e dell'1,5 per mille a decorrere dall'anno 2013 (con minimo di 34,20 € e massimo, solo per il 2012, di 1200 €).

Malgrado l'apparente semplicità dell'impostazione, restano aperte alcune incertezze interpretative. Sono state inoltre apportate alcune modifiche anche all'imposta di bollo sui conti correnti, non toccata dalla legge precedente. Per completezza d'informazione riportiamo quindi qui di seguito il testo integrale della legge nella parte che regola la nuova disciplina dell'imposta (art.19, 1°, 2° e 3° comma), evidenziandone in grassetto i tratti salienti.

Comma 1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, all'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, i commi 2-bis e 2-ter sono sostituiti dai seguenti:

Articolo della Tariffa
Indicazione degli atti soggetti all'imposta
Imposte dovute fisse
Imposte dovute proporzionali
13
2-bis
Estratti conto, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali, per ogni esemplare, con periodicità annuale:
a) se il cliente è persona fisica, euro 34,20
b) se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, euro 100,00
13
2-ter
Le comunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito,* ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari:
per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso.
1 per mille annuo per il 2012


1,5 per mille a decorrere dal 2013
*con successivo decreto legge del 2 marzo 2012 è stata aggiunta l'ulteriore precisazione: "ivi compresi i depositi bancari e postali"

Comma 2. La nota 3-bis all'articolo 13 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituita dalla seguente:
"3-bis. L'estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato. Se il cliente è persona fisica, l'imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000".
Comma 3. Nella Nota 3-ter all'articolo 13 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642:
a) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "La comunicazione relativa agli strumenti ed ai prodotti finanziari, ivi compresi i buoni postali fruttiferi, anche non soggetti all'obbligo di deposito, si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L'imposta è comunque dovuta una volta l'anno o alla chiusura del rapporto. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato";
b) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "L'imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e limitatamente all'anno 2012 nella misura massima di euro 1.200. Sono comunque esenti i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000".

Periodicità e criteri della rilevazione e dell'addebito

L'imposta di bollo si applica sul controvalore complessivo degli strumenti finanziari detenuti rilevato alla data di chiusura del periodo di rendiconto, con riferimento alla data valuta (ad esempio, il controvalore di azioni acquistate il 31 dicembre, quindi con data valuta a tre giorni lavorativi successivi, non rientra nel cumulo, anche se la liquidità impiegata per l'operazione viene sottratta dall'estratto conto con effetto immediato).

Per il calcolo del controvalore si considera in prima istanza il valore di mercato, o, quando non possibile, il valore nominale o di rimborso.

L'addebito dei bolli viene effettuato al termine di ogni periodo di rendiconto, o comunque in sede di estinzione del dossier titoli.

Per i titoli USA il calcolo del controvalore si basa sul cambio €/$ dell'ultimo giorno del periodo di riferimento (certificato dalla comunicazione relativa al deposito titoli).