Affrancamento 2014

Il decreto legge 66/2014, poi convertito nella Legge n. 89 del 23/06/2014, ha modificato nuovamente il regime di tassazione delle rendite finanziarie, elevando l'aliquota dal 20 al 26%, a partire dal 1/7/2014, sia sui redditi da capitale (cedole, dividendi) che sui "redditi diversi" (capital gain), con la sola eccezione dei Titoli di Stato della Comunità Europea ed equiparati (titoli governativi di paesi inclusi nella white list di cui al D.M. 4/9/96, emissioni di enti sovranazionali come BEI, BIRS, World Bank...), che mantengono l'aliquota agevolata del 12,5% e non sono quindi interessati dalla procedura di affrancamento.

Per tutti gli altri titoli è possibile richiedere l'affrancamento, che prevede le stesse modalità di attuazione e lo stesso meccanismo illustrati nel 2012 in occasione del precedente aumento di tassazione dal 12,5 al 20%.

In particolare, si ricorda qui di nuovo che la procedura sarà obbligatoriamente applicata a tutti i titoli in portafoglio e potrebbe quindi non risultare conveniente per chi avesse minusvalenze di entità rilevante, o comunque in misura eccedente le plusvalenze.

A chi detiene titoli obbligazionari quotati sopra la pari (105, 110..) si raccomanda di valutare con ancora maggior attenzione il risultato complessivo dell'operazione, dato che per questi titoli è già previsto e scontato il ritorno a quota 100 alla data di scadenza e l'attuale valorizzazione rispecchia unicamente la maggior misura nominale delle loro cedole rispetto all'attuale rendimento molto più basso di altri titoli di prezzo inferiore.

La richiesta deve essere presentata per iscritto all'intermediario entro il 30/9/2014 (in caso di rapporti multipli, distintamente per ogni singolo dossier) e potrà riguardare solo titoli detenuti alla data del 30/6/2014 (data valuta) e ancora presenti in portafoglio alla data della domanda.

Per i clienti in regime amministrato, dopo la preliminare compensazione a cura dell'intermediario tra plusvalenze e minusvalenze, comprese quelle già realizzate in precedenza e non ancora scadute,

  • le eventuali minusvalenze residue saranno riportate al periodo successivo solo per il 76,92% del loro ammontare
  • sull'eventuale plusvalenza residua sarà versata l'imposta nella misura del 20%
  • il nuovo prezzo di carico all'esito dell'operazione sarà quello del 30/6/2014.

In caso di regime dichiarativo l'opzione troverà invece compimento con il versamento dell'imposta da parte del contribuente entro il 16 novembre 2014 e l'indicazione delle informazioni nella successiva dichiarazione dei redditi.